Convenzione
Art. 1
1 / 37Campo d'applicazione
In vigore dal 17 nov 1999
CONVENZIONE,
STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,
FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26.05.1997,
DESIDEROSE di migliorare e accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, ai fini della foro notificazione,
CONSIDERANDO che e tal fine la trasmissione di questi atti sarà effettuata direttamente e con mezzi rapidi tra gli organi designati dagli Stati membri,
CONSIDERANDO che a norma dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea, le convenzioni stabilite in base all'articolo K.3 possono prevedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a interpretarne le disposizioni secondo modalità che saranno precisate dalle medesime convenzioni,
TENENDO PRESENTE la convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e in particolare l', a norma del quale la convenzione non deroga alle convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Campo d'applicazione
1. La presente convenzione si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato al suo destinatario.
2. La convenzione non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato l'atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-1