Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 nov 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997.
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