Accordo
Art. 5
5 / 31In vigore dal 10 nov 1999
1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non trasferibile.
2. Non potranno essere assolte con servizi regolari, quelle necessità già soddisfacentemente assicurate dai servizi ferroviari e stradali esistenti.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio.
4. Per ottenere l'autorizzazione per l'espletamento del servizio regolare il vettore presenta la domanda all'Autorità competente del proprio Paese.
5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario e delle tariffe, la planimetria del percorso con indicazione delle fermate e del chilometraggio ed altri dati determinati dalla Commissione Mista. Le Autorità competenti possono chiedere altra informazione supplementare.
6. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ricevute dai vettori ammesse e corredate di tutta la documentazione richiesta.
7. In base alle domande ricevute, le Autorità competenti rilasceranno le autorizzazioni che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio sulla base della reciprocità salvo diverse intese delle Autorità competenti.
8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari, deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-5