Art. 30
Accordo

Art. 30

30 / 31
In vigore dal 10 nov 1999
1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni della legislazione in vigore nel Paese della Parte Contraente in cui si svolge il trasporto ed in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori. 2. Le Parti Contraenti hanno il diritto di derogare alla libertà di movimento accordata nel caso in cui lo richiedano gli interessi di sicurezza dello Stato, anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404#art-a-30