Art. 3
Accordo

Art. 3

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In vigore dal 10 nov 1999
1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. I vettori che effettuano tali servizi sono obbligati a prelevare e a depositare viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite, salvo le circostanze riportate nell' del presente Accordo.
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