Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998. 35 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA Art. 2 In accordo con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno del Art. 3 1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viagg Art. 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità compete Art. 5 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autoriz Art. 6 I vettori non possono effettuare servizio interno nel territorio dell'altra Parte Contraen Art. 7 1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasp Art. 8 1. Per servizio a navetta si intende agli effetti del presente Accordo il servizio organiz Art. 9 1. Per effettuare il servizio a navetta tra due località, una situata nel territorio di un Art. 10 Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale con autobus il trasp Art. 11 1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 10 del presente Accordo, an Art. 12 1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del pres Art. 13 1. Il vettore con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua i Art. 14 1. Nel rispetto delle norme nazionali in vigore che regolano l'ingresso e l'uscita dei mat Art. 15 1. L'autorizzazione, bilaterale o di transito, è valida per l'andata ed il ritorno. 2. L'a Art. 16 1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente i carichi di merci d Art. 17 1. I requisiti di capacità tecnica e professionale dei vettori, l'idoneità dei veicoli, il Art. 18 Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per Art. 19 1. I trasportatori ed il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il traspo Art. 20 1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valut Art. 21 1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricol Art. 22 1. Il conducente ed altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneam Art. 23 Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili ed Art. 24 1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneam Art. 25 1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione de Art. 26 Fermo restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di v Art. 27 1. Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'in Art. 28 1. Al fine di realizzare il presente Accordo, è istituita una Commissione Mista, composta Art. 29 La legislazione interna di ciascuna parte Contraente si applica a tutte le questioni che n Art. 30 1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di Art. 31 1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima notifica per iscritto che co Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360