Art. 22 · Controllo del traffico di armi, munizioni ed esplosivi
Trattato

Art. 22

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Controllo del traffico di armi, munizioni ed esplosivi

In vigore dal 5 nov 1999
Le Parti si impegnano a garantirsi mutua collaborazione al fine di sviluppare strumenti internazionali che permettano un efficace controllo del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.
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