Art. 11 · O b i e t t i v i
Trattato

Art. 11

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O b i e t t i v i

In vigore dal 5 nov 1999
1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad un'adeguata valorizzazione delle risorse umane nei propri piani, programmi, progetti ed attività di cooperazione allo sviluppo. 2. Nel quadro di accordi specifici, la Parte italiana si adopererà per facilitare la partecipazione di laureati e ricercatori colombiani a corsi di specializzazione e di perfezionamento indicati da istituzioni accademiche e scientifiche italiane. 3. Le Parti collaboreranno al fine di contribuire all'elevazione della qualità di vita della popolazione colombiana ed all'aumento della produzione e della produttività dell'economia colombiana, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato. 4. Le Parti appoggiano il ruolo degli organismi non governativi nella cooperazione allo sviluppo e chiederanno, nei casi in cui appaia conveniente, la loro partecipazione alla realizzazione di specifici progetti.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-11