Trattato
Art. 1
1 / 29O b i e t t i v i
In vigore dal 5 nov 1999
TRATTATO GENERALE
DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA
Premesse
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, in seguito denominati le Parti:
manifestando il loro desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti fra i due Paesi;
riconoscendo la coincidenza di interessi esistente fra le due Nazioni e la loro stretta adesione ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e compresi nella Carta delle Nazioni Unite ed in altri strumenti internazionali;
nella convinzione che la crescita economica dei Paesi contribuisca alla stabilità politica e sociale, a rafforzare le istituzioni democratiche ed a conseguire un più alto tenore di vita;
consapevoli dell'importanza che riveste la cooperazione internazionale allo sviluppo del mondo contemporaneo e del ruolo che essa gioca nel rapporto tra le due Parti;
tenendo conto della presenza di una operosa collettività di origine italiana o di tale nazionalità in Colombia, il cui contributo nei differenti aspetti dello sviluppo costituisce un impulso per incrementare i rapporti ed i legami italocolombiani;
tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo delle relazioni fra Colombia e l'Unione europea permettono di integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione fra i due Paesi;
richiamandosi al contenuto degli accordi internazionali stipulati nel settore della cooperazione ed in particolare al contenuto dell'accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 30 marzo 1971 e dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica del 6 maggio 1987;
hanno convenuto quanto segue:
.
O b i e t t i v i
Le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, tecnicoscientifico, culturale e giuridico attraverso le modalità stabilite nel presente trattato generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-1