Art. 1
Accordo

Art. 1

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In vigore dal 5 nov 1999
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA GEORG1A SULLA REGOLAMENTAZIONTE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Georgia, successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue: I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;396#art-a-1