Art. 11 · LEGGE 14 ottobre 1999, n. 362

Art. 11

LEGGE 14 ottobre 1999, n. 362

In vigore dal 4 nov 1999
(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità di medicinali per uso umano) 1. Al comma 9 dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente ai congressi internazionali, è consentita la divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo conforme alle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale rilasciate in altri paesi, purchè medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione". Note all ': - L', comma 9, del decreto legislativo.30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente: ". Convegni o congressi riguardanti i medicinali). (Omissis). 9. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni medicinali o di materiale illustrativo di farmaci, ad eccezione del riassunto delle 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, degli atti congressuali e di lavori scientifici, purchè integrali e regolarmente depositati presso il Ministero della sanità ai sensi dell', comma 1. Limitatamente ai congressi internazionali, è consentita la divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo conforme, alle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale rilasciate in altri paesi, purchè medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione".
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