Art. 18 · LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

Art. 18

LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

In vigore dal 13 ott 2000
Disposizioni generali 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 . 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 . 3. Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e finchè previsti, la regione può adeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell', con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all', commi 3 e 4.
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