Art. 17 · LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

Art. 17

LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

In vigore dal 13 ott 2000
Norme transitorie 1. Previa deliberazione favorevole dei consigli comunali interessati, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
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