Protocollo 4›Titolo II
Art. 6
108 / 161Prodotti totalmente ottenuti
In vigore dal 2 set 1999
Prodotti totalmente ottenuti
1. Ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Marocco:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estrarti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purchè abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ottenute esclusivamente a partire dal prodotti indicati alle lettere da a) e j).
2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Marocco,
- che battono bandiera di uno Stato membro o del Marocco,
- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri o del Marocco o ad una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro o in Marocco, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o del Marocco e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri, al Marocco, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini degli Stati membri o del Marocco,
- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini degli Stati, membri o del Marocco.
3. Nella misura in cui gli scambi tra il Marocco o la Comunità e l'Algeria o la Tunisia sono retti da norme d'origine identiche, le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano anche alle navi e alle navi officina algerine e tunisine ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2.
4. Le espressioni "il Marocco" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali del Marocco e degli Stati membri della Comunità.
Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o del Marocco, purchè ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-6