Protocollo 4›Titolo II
Art. 5
107 / 161Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni
In vigore dal 2 set 1999
Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni specificate all', paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.
2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità oppure, qualora ricorrano le condizioni specificate all', paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Tunisia, si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Marocco.
3. Qualora, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i prodotti originari siano ottenuti in due o più degli Stati di cui alle presenti disposizioni o nella Comunità, tali prodotti si considerano originari dello Stato o della Comunità dove è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di là di quelle di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-5