Art. 43 · Intese con l'Algeria e la Tunisia
Protocollo 4Titolo VII

Art. 43

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Intese con l'Algeria e la Tunisia

In vigore dal 2 set 1999
Intese con l'Algeria e la Tunisia Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con l'Algeria e la Tunisia ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-43