Protocollo 4›Titolo VII
Art. 40
142 / 161Comitato di cooperazione doganale
In vigore dal 2 set 1999
Comitato di cooperazione doganale
1. È istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il Comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti in materia doganale del Marocco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-40