Protocollo 5›Titolo VII
Art. 4
150 / 161Assistenza spontanea
In vigore dal 2 set 1999
Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-4-3