Protocollo 4›Titolo VII
Art. 39
141 / 161Modifiche del protocollo
In vigore dal 2 set 1999
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione può decidere di modificare, a richiesta di una delle due Parti o del Comitato di cooperazione doganale, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-39