Art. 33 · Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 delle dichiarazioni su fattura e delle schede informative
Protocollo 4Titolo V

Art. 33

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Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 delle dichiarazioni su fattura e delle schede informative

In vigore dal 2 set 1999
Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 delle dichiarazioni su fattura e delle schede informative 1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali de paese di esportazione il certificato di circolazione EUR. 1 la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengono utili. 4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto, e comunque entro dieci mesi, alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 7. Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all' è effettuato nei casi previsti al paragrafo 1 e con modalità analoghe a quelle stabilite ai paragrafi da 2 a 6.
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