Protocollo 4›Titolo IV
Art. 25
127 / 161Presentazione della prova d'origine
In vigore dal 2 set 1999
Presentazione della prova d'origine
1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR. 1. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-25