Art. 24 · Validità della prova d'origine
Protocollo 4Titolo IV

Art. 24

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Validità della prova d'origine

In vigore dal 2 set 1999
Validità della prova d'origine 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR. 1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.
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