Protocollo 4›Titolo IV
Art. 24
126 / 161Validità della prova d'origine
In vigore dal 2 set 1999
Validità della prova d'origine
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR. 1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-24