Art. 21 · Sostituzione dei certificati
Protocollo 4Titolo IV

Art. 21

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Sostituzione dei certificati

In vigore dal 2 set 1999
Sostituzione dei certificati 1. La sostituzione di uno o più certificati EUR. 1 con uno o più certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci. 2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo è considerato come il certificato EUR. 1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo. 3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato Eur. l. originario devono figurare nella casella n. 7.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-21