Protocollo 2›Titolo VIII
Art. 2
102 / 161In vigore dal 2 set 1999
Le importazioni nella Comunità di preparazioni e conserve di sardine delle voci NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco beneficiano del regime fissato all' nel rispetto delle disposizioni qui di seguito indicate:
Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996:
- applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 19.500 t;
- per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 6%.
Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1997:
- applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 21.000 t;
- per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 5%.
Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998:. sp; - applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 22.500 t;
- per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 4%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-2-2