Art. 2
Protocollo 1Titolo VIII

Art. 2

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In vigore dal 2 set 1999
1. Per i prodotti originari del Marocco di cui agli , i prezzi d'entrata a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari ai prezzi (in appresso denominanti "prezzi d'entrata convenzionali") previsti nel quadro dei quantitativi massimi, dei periodi e alle condizioni specificati nei suddetti articoli. 2. Tali prezzi d'entrata convenzionali sono ridotti nella stessa misura e allo stesso ritmo dei prezzi d'entrata consolidati previsti nell'ambito dell'OMC. 3.a) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2%, del 4%, del 6% dell'8% al prezzo d'entrata convenzionale, il dazio doganale specifico è pari, rispettivamente, al 2%, al 4%, al 6% al 8% di tale prezzo d'entrata convenzionale. b) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata convenzionale, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC. 4. Il Marocco si impegna a fare in modo che le esportazioni complessive verso la Comunità nel corso dei periodi in questione e alle condizioni previste nel presente protocollo non superino quantitativi convenuti agli . 5. Scopo del regime specifico convenuto nel presente articolo è mantenere il livello delle tradizionali esportazioni marocchine verso la Comunità ed evitare perturbazioni dei mercati comunitari. 6. Le due parti si consultano ogni anno, nel corso dei secondo trimestre, per esaminare gli scambi della campagna precedente, nonché in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine non superiore ai tre giorni lavorativi, e adottano, se necessario, le opportune misure per garantire la piena realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 5 e agli del presente protocollo.
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