Protocollo 5›Titolo VII
Art. 15
161 / 161Complementarità
In vigore dal 2 set 1999
Complementarità
1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e il Marocco e non ne pregiudica l'applicazione.
Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca più vasta ai sensi di detti accordi.
2. Fatto salvo l', detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-15-2