Protocollo 5›Titolo VII
Art. 14
160 / 161Esecuzione
In vigore dal 2 set 1999
Esecuzione
1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali del Marocco, da una parte, e ai competenti servizi della commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il Comitato di cooperazione doganale istituito dall' del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.
2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-14-2