Protocollo 5›Titolo VII
Art. 13
159 / 161Spese di assistenza
In vigore dal 2 set 1999
Spese di assistenza
Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-13-2