Art. 11 · Assortimenti
Protocollo 4Titolo II

Art. 11

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Assortimenti

In vigore dal 2 set 1999
Assortimenti Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 dei sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-11