Protocollo 4›Titolo II
Art. 10
112 / 161Accessori, pezzi di ricambio e utensili
In vigore dal 2 set 1999
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-10