Art. 96
AccordoTitolo VIII

Art. 96

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In vigore dal 2 set 1999
1. Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo, alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la comunità economica europea e il Regno d 1 Marocco, nonché l'accordo tra gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmati a Rabat il 25 le 1976. Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei. Per la repubblica Per le Comunità italiana europee Parte di provvedimento in formato grafico
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