Art. 83
AccordoTitolo VIII

Art. 83

83 / 161
In vigore dal 2 set 1999
Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-83