Art. 82
AccordoTitolo VIII

Art. 82

82 / 161
In vigore dal 2 set 1999
1. Il Comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante de governo del Regno del Marocco. In linea di massima, il Comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunità e in Marocco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-82