Art. 80
AccordoTitolo VIII

Art. 80

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In vigore dal 2 set 1999
Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due Parti.
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