Art. 71
Accordo

Art. 71

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In vigore dal 2 set 1999
1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse. Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni: a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione; b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione: c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e speciale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa, politica marocchina; d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi marocchini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; e) il miglioramento del sistema di protezione sociale; f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria; g) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e marocchina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.
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