Accordo
Art. 69
33 / 161In vigore dal 2 set 1999
1. Tra le Parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate.
2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Marocco e della Comunità che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:
a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;
b) all'emigrazione;
c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite;
d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini del Marocco e della Comunità, della reciproca conoscenza delle culture e delle civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-69