Art. 67
AccordoTitolo VI

Art. 67

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In vigore dal 2 set 1999
1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'. 2. Il Consiglio di associazione precisale modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo l.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-67