Accordo›Titolo VI
Art. 65
71 / 161In vigore dal 2 set 1999
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e prestazioni familiari.
La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull' del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell' del presente accordo.
2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità.
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato Membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.
5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
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