Accordo›Titolo V
Art. 48
54 / 161Ambiente
In vigore dal 2 set 1999
Ambiente
La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualità, a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo.
Le Parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori:
a) qualità del suolo e delle acque;
b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti);
c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-48