Accordo
Art. 40
31 / 161In vigore dal 2 set 1999
1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte del Marocco, delle normative tecniche della Comunità e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e agroalimentari, nonché le procedure di certificazione.
2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-40