Accordo›Titolo IV
Art. 35
47 / 161In vigore dal 2 set 1999
Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Marocco abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Marocco, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui al GATT e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo monetario Internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o il Marocco, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-35