Art. 26
Accordo

Art. 26

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In vigore dal 2 set 1999
Qualora l'osservanza delle disposizioni dell', paragrafo 3 comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo: di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-26