Art. 25
Accordo

Art. 25

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In vigore dal 2 set 1999
Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunità o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-25