Accordo
Art. 24
20 / 161In vigore dal 2 set 1999
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all' del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-24