Art. 19
Accordo

Art. 19

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In vigore dal 2 set 1999
1. Negli scambi tra la Comunità e il Marocco non è introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, nè alcuna misura d'effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra il Marocco e la Comunità sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. La Comunità e il Marocco non applicano alle reciproche esportazioni nè dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, nè restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-19