Art. 15
Accordo

Art. 15

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In vigore dal 2 set 1999
Le disposizioni del presente capitolo si applicano i prodotti originari della Comunità e del Marocco elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-15