Art. 8 · Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 .
Capo I

Art. 8

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Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 .

In vigore dal 21 ago 1999
(Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all' della legge 26 febbraio 1987, n. 49). 1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1^ gennaio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell'esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, per: a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri; b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri; c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di competenza del Ministero del commercio con l'estero, nella misura massima di lire 20 miliardi annue; d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti. 2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 1999 e 2000 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2000 e 2001 con le medesime procedure.
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