Art. 19 · Disposizioni finali
Capo VI

Art. 19

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Disposizioni finali

In vigore dal 1 gen 2018
1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell', comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. 5. I procedimenti negoziali di cui agli della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificità ed unitarietà di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. là fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Russo JERVOLINO, Ministro degli interni SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

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urn:nir:stato:legge:1999-07-28;266#art-19