Art. 14
Accordo

Art. 14

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In vigore dal 7 ago 1999
Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro Amministrazioni degli Archivi e delle Biblioteche mediante lo scambio di informazioni, di copie di documenti, di pubblicazioni e di esperti.
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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-14