Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA Art. 2 ARTICOLO 2 Le due Parti Contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, s Art. 3 ARTICOLO 3 Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, conformeme Art. 4 ARTICOLO 4 Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti Art. 5 ARTICOLO 5 Le due Parti Contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per assic Art. 6 ARTICOLO 6 Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuirà a rafforzare l'insegnamento del Art. 7 ARTICOLO 7 Le due Parti Contraenti si impegneranno ad approfondire la conoscenza dei rispe Art. 8 ARTICOLO 8 Ciascuna delle due Parti Contraenti metterà a disposizione dell'altra Parte bor Art. 9 ARTICOLO 9 Le due Parti Contraenti si impegneranno e considerare la possibilità di porre a Art. 10 ARTICOLO 10 Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, me Art. 11 ARTICOLO 11 Le due Parti Contraenti si impegnano e porre allo studio le condizioni nelle q Art. 12 ARTICOLO 12 Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Par Art. 13 ARTICOLO 13 Le due Parti Contraenti si impegnano a prestare un'attenzione particolare alla Art. 14 ARTICOLO 14 Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro Amministrazion Art. 15 ARTICOLO 15 Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita p Art. 16 ARTICOLO 16 Le due Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni. di esperien Art. 17 ARTICOLO 17 Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra gli organismi radio-te Art. 18 ARTICOLO 18 Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fr Art. 19 ARTICOLO 19 In virtù del presente Accordo, la.cooperazione scientifica e tecnologica potrà Art. 20 ARTICOLO 20 Le due Parti Contraenti sosterranno l'elaborazione di progetti di ricerca cong Art. 21 ARTICOLO 21 Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, dell Art. 22 ARTICOLO 22 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'uitima notif Art. 23 ARTICOLO 23 Il presente Accordo avrà una durata di sei anni e sarà tacitamente rinnovabile Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360